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APOSTILA

In sensul Conventiei de la Haga, din 1961, apostila este o supralegalizare a documentelor, necesare ca acestea sa fie recunoscute de statele semnatare a Conventiei. De fapt apostila este o stampila patrata cu latura de noua centimetri, care se aplica pe documentul de legalizat sau pe o prelungire a acestuia.

 

Indiferent de statul unde se aplica aceasta stampila,are aceeasi denumire: Apostille-Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

La Conventia de la Haga, Romania a aderat la 16 martie 2001, si Republica Moldova a aderat la 16 martie 2007.

 

Incepand cu data de 1 septembrie 2005, apostilarea actelor se face de catre birourile specializate ale Prefecturii sau de Tribunalele din judetul respectiv.

Orice document pe care este aplicata Apostila Conventiei de la Haga este recunoscut in oricare din statele care au aderat.

 

L'apostilla
è una certificazione che convalida per l'uso internazionale l'autenticità di un
atto pubblico, ed in particolare un atto notarile. Sostituisce quindi la
legalizzazione del documento effettuata presso l'ambasciata dello Stato in cui
verrà utilizzato, ha validità nei soli Paesi sottoscrittori della Convenzione
dell'Aia del 1961 e deve essere apposta da una della Autorità identificate
nella Convenzione stessa.
 

La maggior parte degli stati occidentali accetta la convalida dei documenti
mediante apostille. Invece richiedono ancora la legalizzazione del documento da parte del loro consolato nel Paese d'origine Canada, Brasile, Uruguay, quasi
tutti gli stati africani (esclusi Sudafrica ed un paio di stati minori) e la
maggior parte degli stati dell'Asia (esclusi India, Giappone, repubbliche ex
sovietiche e Mongolia). Questa situazione è aggiornata al novembre 2011. Dal 30 gennaio 2012 l'Oman sarà il primo stato mediorientale ad accettare documenti convalidati con Apostille.
 

Fra Italia e Belgio, Francia, Irlanda o Danimarca non è necessaria alcuna forma di legalizzazione dei documenti in base alla Convenzione di Bruxelles del 1987.

 

 

 

 

 

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

La presente direttiva stabilisce le norme minime comuni per i paesi dell’Unione europea (UE) sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l’esecuzione del mandato di arresto europeo. Contribuisce al corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria nell’UE agevolando il reciproco riconoscimento delle decisioni penali. La direttiva punta anche a migliorare la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli con l’elaborazione di norme minime comuni per il diritto ad un processo equo e per il diritto alla difesa garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

 



Il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

 



Il diritto all’interpretazione e alla traduzione deve essere garantito a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento. Tale diritto deve essere garantito dal momento in cui tali persone sono messe a conoscenza di essere indagate o accusate di un reato penale fino alla conclusione del procedimento penale, ivi compresa l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso. Nel caso di reati minori, se un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni (ad esempio nel caso in cui la polizia effettui un controllo stradale), il diritto all’interpretazione e alla traduzione si applica solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito ad un ricorso.

I paesi dell’UE devono rendere disponibile l’interpretazione alle persone interessate per le comunicazioni con il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso. Inoltre, devono avere a disposizione un meccanismo che permetta di stabilire se sia necessaria la presenza di un interprete.

Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali e in particolare:

  • delle decisioni che privano una persona della propria libertà;
  • degli atti contenenti i capi d’imputazione;
  • delle sentenze.

Caso per caso, le autorità competenti potranno decidere di tradurre altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono chiedere la traduzione di altri documenti fondamentali. In casi eccezionali è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento.

Allo stesso modo, nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo le autorità competenti devono fornire a chiunque sia soggetto a tale proedimento l’interpretazione e la traduzione scritta del documento in questione, se necessario.

Gli indagati o gli imputati devono avere il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione o la traduzione e devono avere il diritto di contestare la qualità dell’interpretazione o della traduzione fornita, se insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.

 

 

I paesi dell’UE devono garantire che la qualità dell’interpretazione e della traduzione sia sufficiente per permettere agli interessati di capire i capi di imputazione loro contestati e di esercitare il proprio diritto alla difesa. A tale scopo, gli Stati membri devono prendere misure concrete e in particolare si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

 



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